Politica

Antelmi accoglie con favore la richiesta da parte dell’amministrazione comunale di ascoltare

La Redazione
Di Medio e Antelmi
Ingiunzioni fiscali ascoltate le richieste del gruppo consiliare "Per Crederci Ancora".
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Dal Consigliere comunale Franco Antelmi, riceviamo e pubblichiamo:ecco tutta la vicenda

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Un’altra brutta vicenda a danno dei cittadini cassanesi.

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Quello che si sta consumando a loro danno, infatti, ha dello sconcertante. Come si suol dire cornuti e mazziati!

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Riportiamo alcune considerazioni da una delle sentenze in materia in questo caso dalla Sentenza n. 1078 del 30/12/2015 Giudice di Pace di Taranto dott. Martino Giacovelli.

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Le ingiunzioni di pagamento inviate dai Comuni agli automobilisti per recuperare il pagamento possono essere nulle per ben quattro motivi:

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– Il mancato invio, nei 120 giorni prima, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo;

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– Il mancato rispetto del termine di decadenza;

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– L’illegittima maggiorazione semestrale del 10%;

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– La mancata allegazione del verbale.

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Ma procediamo con ordine.

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L’ingiunzione di pagamento dei Comuni
nPer recuperare gli importi iscritti a ruolo, come nel nostro caso, gli enti locali, anziché valersi di Equitalia o di altri Agenti della riscossione, possono utilizzare la cosiddetta ingiunzione fiscale art.32 del D.T.L. nr.150/2011. In particolare, a partire dal 23.08.2011, è pacifica la facoltà dei Comuni di utilizzare tale procedura di recupero al fine di riscuotere le sanzioni amministrative.

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Tuttavia, per tutte le riscossioni successive al 1° gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell’ingiunzione, così come l’avvio di pignoramenti o fermi auto deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

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Se il Comune invia l’ingiunzione di pagamento senza la preventiva comunicazione del dettaglio della posizione debitoria, l’ingiunzione è nulla. Attenzione: il dettaglio della posizione debitoria deve necessariamente precedere l’ingiunzione e non può essere notificato, in un unico atto, con l’ingiunzione in questione né tantomeno successivamente.

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Altro aspetto è il termine di decadenza.
nIn particolare, la legge stabilisce un preciso termine entro cui il Comune deve notificare il titolo esecutivo al contribuente: esso va portato a conoscenza del soggetto multato “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. Se il Comune non rispetta questa data ultima, decade dal diritto di procedere alla riscossione delle somme.
nLa maggiorazione del 10%: essa non è dovuta quando il Comune utilizza l’ingiunzione di pagamento, essendo invece applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura a seguito di rigetto del ricorso dell’interessato.
nAllegazione del verbale: tale vizio scatta tutte le volte in cui il verbale posto alla base dell’emissione della stessa ingiunzione non risulta allegato, ma solo richiamato.
nLa legge infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.”

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Invitiamo tutti coloro che hanno ricevuto le ingiunzioni di pagamento a verificare che siano stati rispettati tutti i passaggi appena accennati, caso contrario, fate sentire la vostra voce.

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Al Governo cittadino, invece, chiediamo di ritirare IMMEDIATAMENTE le centinaia di Ingiunzioni notificate in questi giorni ed approfondire quanto sopra per evitare un sicuro danno erariale.

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Ove mai tanto non dovesse accadere, siamo certi che il Comune di Cassano delle Murge sarà inondato di ricorsi che, accolti dai Giudici, porteranno l’Ente a sicure condanne con consequenziale esborso di migliaia e migliaia di euro pubblici.

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Accogliamo con favore la decisione dell'Amministrazione di ascoltare, per una volta, l'opposizione e, quindi, di procedere all'annullamento in autotutela delle Ingiunzioni Fiscali.
nTuttavia, ancora una volta, occorre stigmatizzare l'operato di chi, evidentemente, si crogiola nell'alveo della sciatteria e dell'improvvisazione.
nDal Comunicato pubblicato sulla home page del Sito Istituzionale, infatti, non è dato comprendere quali ingiunzioni saranno annullate.
nSi legge, infatti, "sono state erroneamente recapitate anche quelle risultate prescritte … la stessa Azienda incaricata provvederà nei prossimi giorni ad inviare agli interessati una missiva nella quale preciserà che il provvedimento, pur dovuto, sarà ritenuto annullato per effetto dell'intervenuta prescrizione".
nTemiamo che delle oltre 400 Ingiunzioni notificate, qualcuna possa non essere riferita a sanzioni prescritte e, pertanto, l'ignaro cittadino (incapace di valutare la prescrizione) possa ritrovarsi ad attendere una lettera che mai sarà recapitata.
nIn tal caso, in attesa della comunicazione promessa, potrebbero decorrere i 30 giorni utili per proporre l'opposizione e privare il cittadino della possibilità di far valere gli altri vizi formali e sostanziali dell'atto recapitato.
nSarebbe stato utile e saggio annullarle tutte o, quantomeno, pubblicare i numeri identificativi di quelle annullate.
nAncora una volta, la sciatteria, l'impreparazione e l'assenza di trasparenza cui ci ha ormai abituati questa amministrazione, mette a rischio le tasche dei cittadini inutilmente vessati.

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venerdì 2 Dicembre 2016

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