Il fatto

Lionetti sulla vicenda della nomina del comandante: «Dalla Di Medio solo fake news»

La Redazione
Vito Lionetti
La ricostruzione fornita dalla sindaca, spiega Lionetti, è una "libera interpretazione dei fatti non corrispondenti alla realtà documentale. Documenti che nessuno ha mai visto»
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«È un falso. Come si dice oggi: una fake news».

Così risponde l’ex primo cittadino Vito Lionetti alla nota della sindaca Maria Pia Di Medio in merito alla vicenda della nomina di Luigi De Benedictis a comandante della Polizia Locale.

Una vicenda finita dinanzi alla Corte dei Conti, con l’archiviazione tanto di Lionetti quanto della Di Medio in relazione ad un presunto danno erariale, relativo alla responsabilità dei due primi cittadini di aver conferito un incarico ad una persona che non aveva i requisiti previsti dalla legge per ottenerlo e svolgerlo.

«La realtà documentale dei fatti – aveva dichiarato qualche settimana fa la sindaca esponente di Fratelli d’Italia – è stata finalmente acclarata, documenti alla mano». Niente affatto, replica l’ex sindaco Lionetti: la ricostruzione della vicenda fornita dalla Di Medio, secondo Lionetti, sarebbe sostanzialmente una vera e propria “bufala”.

«Una libera interpretazione dei fatti – scrive Lionetti nella sua lunga nota – non corrispondenti alla realtà documentale, a cui il comunicato della sindaca fa riferimento. Documenti, che nessuno ha mai visto».

«Il provvedimento di archiviazione a me inviato – spiega l’ex sindaco – non è motivato dalla legittimità o meno del conferimento della posizione organizzativa, con conseguente nomina a comandante del dott. De Benedictis. La Corte ha ritenuto di dover archiviare perché “ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’esercizio dell’azione di competenza per assenza di colpa grave”. Risulta evidente che tutte le altre motivazioni scritte nel comunicato della Di Medio sono deduzioni del tutto personali, che nulla hanno a che vedere con la legittimità di quella nomina».

«Ho aspettato fino ad oggi – continua Lionetti – di vedere i documenti che supportassero le tesi della sindaca, ma a quanto pare non esistono. Esiste un unico provvedimento di archiviazione e sfido chiunque a trovare una sola delle tesi sostenute dalla Di Medio».

«È doveroso, pertanto, ripristinare la verità dei fatti a salvaguardia della correttezza e capacità professionale sia del Segretario Comunale allora in carica, (ricordo che il segretario comunale è anche responsabile dell’anticorruzione) e di un Sindaco che, se viene a conoscenza di una ipotesi di illegittimità è tenuto a promuovere l’attivazione degli organi giurisdizionali competenti. Non c’è stato, dunque, alcun comportamento persecutorio, né da parte del Segretario Comunale, né una richiesta in tal senso da parte dello Scrivente».

«La segnalazione da parte del Segretario Comunale alla Procura della Corte dei Conti – spiega ancora l’ex sindaco – è stato un atto dovuto su input dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Quest’ultimo, infatti in data 11/04/2016 sollecitava il Segretario Comunale a fornire i chiarimenti richiesti con nota del 23/10/2015 su un esposto presentato dallo stesso Dott. De Benedictis. Ispettorato, che sulla base dei chiarimenti forniti, rilevava possibili ipotesi di danno erariale e invitava il Segretario Comunale alle dovute segnalazioni al Revisore dei Conti e alla competente Procura della Corte dei Conti. Il Segretario Comunale non poteva, pertanto, esimersi dal fare la segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti, che ha successivamente acquisito tutta la documentazione che per la stessa era rilevante».

«Tra la documentazione acquisita è compresa quella inerente la dotazione organica del Comune di Cassano delle Murge vigente dal 2009. Dotazione organica, che priva di posizioni dirigenziali presentava, tra l’altro, un posto vacante di comandante della polizia locale con inquadramento nella categoria giuridica D3 e un posto vacante di
specialista di vigilanza con inquadramento nella categoria giuridica D1, quest’ultimo coperto mediante selezione per mobilità volontaria dal dott. De Benedictis, che proveniente dal Comune di Bari prendeva servizio in data 18/10/2010. Il 18/10/2010, il Sindaco Di Medio con proprio decreto sindacale conferiva al Dott. De Benedictis l’incarico di Comandante della Polizia Locale con titolarità della relativa posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali
».

«La suddetta norma contrattuale regolamenta il conferimento di incarico di posizione organizzativa nei comuni privi di posizione dirigenziale, qual è il Comune di Cassano delle Murge; la stessa norma contrattuale prevede, però, che nel conferimento di tale incarico debba trovare applicazione la disciplina degli artt. 8 e seguenti dello stesso contratto collettivo, che indicano tra le condizioni per il conferimento dell’incarico il
possesso di esperienza nel ruolo e di idonei requisiti culturali. Il requisito culturale previsto dalla norma regolamentare del Comune di Cassano delle Murge per il comandante della polizia locale era ed è quello della laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente. Il dott. De Benedictis è risultato, alla data del conferimento del primo incarico, essere privo di esperienza, nonché, il possesso durante l’espletamento di tale incarico, della laurea triennale in Scienze Infermieristiche, titolo sicuramente non idoneo per esercitare le funzioni e i compiti di comandante della polizia locale. Pertanto, nell’ambito delle proprie prerogative e in piena legittimità dal 01/04/2016 il sottoscritto non ha confermato al Dott. De Benedictis la posizione organizzativa. L’interessato ha promosso un ricorso davanti al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso che è stato rigettato. Tutto ciò è, infine, confermato anche dal provvedimento di archiviazione della Procura della Corte dei Conti, laddove pone alla base dell’archiviazione la mancanza di colpa grave e la revoca dell’incarico
».

«La Procura della Corte dei Conti – scrive Lionetti – ha collegato la mancanza di colpa grave anche al fatto che si trattava di un incarico non dirigenziale poiché le norme sul conferimento di incarico dirigenziale prevedono ulteriori e più stringenti requisiti rispetto a quelli previsti per incarichi di posizione organizzativa. Pertanto, non c’è stato il rinvio a giudizio del Sindaco Di Medio e del sottoscritto, poiché la Procura della Corte dei Conti non ha rinvenuto una colpa grave. L’art. 1 della Legge n. 20 del 14/01/1994, come modificata dal Decreto Legge n. 543/1996, convertito nella Legge n. 639/1996, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, escludendo altri profili».

«Questi – conclude Lionetti – sono i fatti documentati. Il resto è una libera interpretazione volta a stravolgere la verità degli accadimenti».

martedì 10 Aprile 2018

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