Attualità

Attività economiche,​ la Regione: «Niente distanziamento sociale per congiunti o contatti abituali»

La Redazione
Distanziamento agli ospedali San Paolo e Di Venere di Bari
Nuova ordinanza: «La deroga al distanziamento sociale è estesa ai congiunti o a alle persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali o frequenza di contatti e rapporti di continuità»​
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Il presidente della Regione Puglia nMichele Emiliano, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e nsoddisfare esigenze di semplificazione, unitarietà e organicità della ndisciplina, ha emanato oggi l’ordinanza 283 sulla integrazione e nl’aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle nattività economiche, produttive e sociali.

Con l’ordinanza odierna «si dispone l’approvazione delle Linee guida nregionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio ndi contagio da applicare a tutte le attività economiche, produttive e nsociali attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, ndebitamente integrate ed aggiornate all’attualità.

In tutti gli nambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia nespressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i nconviventi, detta deroga è estesa anche ai congiunti, o a tutte le npersone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero nfrequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità n(frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza nall’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Nein mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione ndelle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla ncarta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / ncommensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva nresponsabilità individuale dei soggetti interessati.

Con nl’ordinanza odierna si è inteso adeguare l’esercizio della attività neconomiche produttive e sociali riaperte nel territorio regionale, nall’attuale regime di libertà di relazioni sociali, prevedendo che in ntutti gli ambiti di queste attività, ove sia espressamente prevista la nderoga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga npossa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le nquali si intrattengano relazioni sociali abituali n(frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza nall’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Allon stesso modo, con l’ordinanza odierna si è inteso disciplinare nl’utilizzo dei mezzi di trasporto privati adeguandolo all’attuale regimen di libertà di relazioni sociali, consentendo che su tali mezzi, seppurn muniti di mascherine a protezione delle vie respiratorie, possano nviaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, nconviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali, afferendo ntale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti ninteressati».

mercoledì 8 Luglio 2020

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