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​Confconsumatori in campo a Cassano per la tutela degli azionisti delle banche popolari pugliesi

La Redazione
Consumatori
L'avvocato Giuseppe D'Onghia è il nuovo responsabile della sede territoriale di Cassano Murge
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Confconsumatori, associazione nazionale di tutela dei consumatori, riconosciuta sia dal Ministero dello Sviluppo Economico che dalla Regione Puglia, ha nominato l’avv. Giuseppe D’Onghia come responsabile della sede territoriale di Cassano Murge.

«L’Avv. D’Onghia – si legge in una nota – sta lavorando attivamente da anni per la tutela degli azionisti delle banche popolari pugliesi.

“Per i soggetti che presentino determinati requisiti – spiega l’avvocato – o che abbiano eseguito l’acquisto in violazione di qualcuno degli obblighi previsti dal Testo Unico degli Intermediari Finanziari o dei Regolamenti Consob, sarà possibile intraprendere la strada del contenzioso in sede civile contro la banca.

Fino ad oggi abbiamo già ottenuto molte Decisioni favorevoli per vari azionisti, con condanna della Banca a pagare un risarcimento pari all’investimento eseguito originariamente. L’attività di analisi dei documenti è gratuita.

Inoltre, solo per gli azionisti della Banca Popolare di Bari, vi è la possibilità di costituirsi come parte civile nel procedimento penale, entro la prossima udienza del 24 settembre 2020. Infatti, alcuni dei reati ipotizzati dalla Procura, laddove fossero accertati, avrebbero un nesso di causalità diretto sia con il prezzo a cui sono state vendute le azioni e sia con le modalità di vendita delle stesse. Quindi, gli azionisti sarebbero legittimati a domandare il risarcimento dei danni subiti, per un investimento fatto sulla base di prospetti informativi e bilanci irregolari.

Siamo confortati anche dalla Consob, la quale, con due Delibere del 13.09.2018 ha sanzionato la banca ed ha accertato e dichiarato che la banca è incorsa in quattro violazioni: 1) per le vendite del 2013, 2014 e 2015, irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, nonché alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti; 2) per le modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario; 3) per l’assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della Banca; 4) per avere la Banca omesso di riportare nel Prospetto 2014 e nel Prospetto 2015 informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni BPB, così determinando l’impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulle azioni offerte».

martedì 4 Agosto 2020

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