Politica

Rinuncia eredità Giuliani: «Di Medio non impugna, è incompatibile e in conflitto di interessi»

La Redazione
I consiglieri di opposizione
Secondo le minoranze la sindaca, per difendere gli interessi dei cittadini, dovrebbe impugnare la "sua" rinuncia all'eredità, che impedirebbe al Comune di entrare in possesso di 14mila euro che il Giuliani doveva all'ente locale
scrivi un commento 1071

I consiglieri di opposizone Linda Catucci, Davide Del Re, Rocco Lapadula, Teodoro Santorsola e Amedeo Venezia hanno presentato un’interpellanza circa la sentenza che nel 2018 condannava l’ex amministratore Giuliani – marito dell’attuale sindaca – a pagare al Comune una somma di 14mila euro.

La Di Medio rinunciando all’eredità del defunto coniuge, secondo l’opposizione, impedirebbe al Comune di recuperare quella somma.

L’ente locale per non perdere questa somma – questo è il punto secondo le minoranze – potrebbe opporsi alla rinuncia dell’eredità e cercare di rivalersi sugli eredi. Ma l’erede è la sindaca, colei che dovrebbe impugnare la rinuncia all’eredità. Insomma, ci sarebbe un enorme conflitto di interessi.

«I debiti – dichiarano i consiglieri di opposizione – vanno onorati, sempre! La Di Medio e la rinuncia all’eredità: un sindaco incompatibile e in conflitto di interessi.

Resta tuttora in piedi la questione del risarcimento a favore del Comune di Cassano da parte degli eredi Giuliani. Un altro Sindaco avrebbe già impugnato la rinuncia! Da noi, invece …

Si è costretti ad impugnare la rinuncia all’eredità perché c’è un Sindaco che proprio non può rappresentare i suoi concittadini. Ciò in quanto un Sindaco esemplare indipendentemente dalla rinuncia avrebbe comunque onorato il debito trasmessogli.

Perché ad oggi il Comune, legittimato all’impugnazione in quanto creditore di somme disposte dall’Autorità Giudiziaria con sentenza passata in giudicato, non ha impugnato la rinuncia all’eredità degli eredi Giuliani allo scopo di ristorare il danno patito dai cittadini?

Questa è l’unica domanda che i cinque consiglieri di opposizione hanno rivolto al Sindaco attraverso un’interpellanza depositata qualche giorno fa in Comune. Non è possibile, infatti, che a pagare il debito di una famiglia siano i cassanesi e non, invece, chi deve pagare.

La sentenza 2018, infatti, condanna al risarcimento di circa 14 mila euro il defunto Giuliani. È noto che la Di Medio ha rinunciato all’eredità del defunto coniuge, ma il Sindaco può impugnare tale rinuncia. Da qui la domanda: perché il Sindaco Di Medio non impugna la rinuncia della eredità fatta dagli “eredi cittadini” Di Medio- Giuliani?

Come si chiama tutto ciò? Per noi denota l’incompatibilità ed il conflitto di interessi di chi ci amministra.

E perché quei 14 mila euro devono pagarli i contribuenti cassanesi?

Un altro sindaco avrebbe subito impugnato. Un altro sì, Di Medio no!»

Ecco il testo integrale dell’interpellanza

Oggetto: interpellanza: sentenza Giuliani- Impugnazione rinuncia eredità ex art. 524 c.c.

Premesso che:

il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone si è definitivamente pronunciata con SENTENZA n 2785/2018 pubblicata il 03/07/2018 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18741/2015 promossa dal defunto dott. LUCIANO AMEDEO GIULIANI contro il COMUNE DI Cassano delle Murge.

In pratica, il dott. Giuliani con citazione notificata il 22/12/2015 proponeva opposizione al precetto, notificatogli il 18/12/2015, con cui il Comune di Cassano delle Murge in persona del Sindaco Lionetti gli aveva intimato il pagamento della somma di € 83.924,73, oltre accessori, spese ed onorari di precetto, in forza della sentenza della Corte dei Conti n.138/2012.

L’intervenuta prematura scomparsa del dott. Giuliani veniva comunicata dal suo difensore nella comparsa conclusionale del processo .

Il Giudice nella Sentenza afferma: “Dal tenore e dalle conclusioni della memoria difensiva emerge tuttavia inequivocabilmente che la circostanza (ndr del decesso) è stata riferita, non già allo scopo di conseguire l’interruzione del procedimento, bensì al fine di corroborare la dedotta responsabilità risarcitoria dell’ente convenuto(cioè del Comune di Cassano con tutta la collettività cassanese).

Continua il Giudice: “Ed infatti parte attrice ha reiterato nell’atto le conclusioni già precisate, inerenti il merito della pretesa e richiamato l’evento infausto a conforto della tesi della compromissione dello stato di salute del cliente, conseguente alla vicenda giudiziaria”.

Va rilevato che:

la memoria conclusionale è stata presentata al Giudice, tramite il proprio avvocato, dagli eredi del de cuius Giuliani, ovvero dal Sindaco in carica contro i suoi concittadini amministrati.

In pratica si avanzava la pretesa che invece di pagare al Comune di Cassano i dovuti 83.924,73 euro oltre accessori, spese ed onorari di precetto, in forza della sentenza della Corte dei Conti n.138/2012, doveva essere il Comune a pagare al dott. Giuliani (ovvero agli eredi) un risarcimento perchè si sosteneva la tesi che, la chiamata a pagare intimata dal Comune il 18/12/2015, aveva pregiudicato il suo stato di salute al punto di richiedere un risarcimento danni pari a €. 150.000,00.

Il Giudice, invece, ha ritenuto legittima la chiamata a pagare intimata dal Comune. Scrive, infatti, nella Sentenza: “Nel caso di specie l’opposta intimazione si fonda sulla sentenza n. 138/2012, pronunciata in grado di appello dalla Corte dei Conti… Tale pronuncia legittima l’avvio dell’azione esecutiva, …”.

Avendo il Giudice riconosciuta la legittimità della chiamata a pagare inoltrata dal Comune al dott. Giuliani, il Giudice continua affermando: “La legittimità dell’azione esecutiva, del resto, esclude profili di responsabilità risarcitoria dell’Ente e, conseguentemente, crediti opponibili in compensazione dall’opponente, in relazione al dedotto deterioramento della condizione psico-fisica.

In pratica il Comune non deve risarcire nulla avendo fatto quello che doveva fare e il dott. Giuliani e i suoi eredi non hanno diritto ad avere il risarcimento e le casse comunali sono per fortuna salve.

Infine il Giudice:

1) rigetta l’opposizione a pagare avanzata dal dott. Giuliani ;

2) rigetta la domanda avanzata dal dott. Giuliani di risarcimento danni ex art.96, comma III, c.p.c.;

3) condanna il dott. Giuliani al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di Cassano delle Murge, liquidate in € 9.650,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, per un totale, quindi, di circa 14 mila euro.

Considerato:

che il primo cittadino deve dare l’esempio nel puntuale adempimento dei propri doveri civici nei confronti della collettività amministrata e siamo certi che il Sindaco non si sottrarrà ai suoi doveri in breve tempo senza ricorrere ad escamotages alcuno;

Va rilevato:

Il legislatore dispone, all’art. 524 c.c. che, nel caso di rinunzia all’eredità con danno dei creditori, questi ( nel nostro caso il Comune) possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.

L’art. 524 c.c., infatti, recita:

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante [2652 n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [2934 ss. c.c.].

Qual è la Ratio Legis nell’art. 524 c.c.?

Il chiamato, oberato di debiti, potrebbe essere indotto a rinunciare all’eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, a suoi stretti familiari. Ciò consentirebbe al rinunziante di conseguire un vantaggio, seppur indiretto, in danno delle ragioni dei suoi creditori.

Tutto ciò premesso, considerato e messo in rilievo, interpelliamo il Sindaco per sapere:

perché ad oggi il Comune, legittimato all’impugnazione in quanto creditore di somme disposte dall’Autorità Giudiziaria con sentenza passata in giudicato, non ha impugnato la rinuncia all’eredità degli eredi Giuliani allo scopo di ristorare il danno patito dai cittadini?

considerato che il termine della prescrizione coinciderà con qualche mese di anticipo sulla scadenza del mandato, se si intende procedere all’impugnazione de quo con immediatezza?

Cassano delle Murge, 08-01-2020

I Consiglieri Comunali

Angela Catucci

Davide Del Re

Rocco Fabio Lapadula

Teodoro Santorsola

Amedeo Venezia

domenica 12 Gennaio 2020

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Le più commentate della settimana